Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 gen 1924
I capitani della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento a scelta, devono essere sottoposti ad un esperimento preliminare e ad uno definitivo. L'esperimento preliminare verrà sostenuto insieme coi capitani aspiranti all'avanzamento ad anzianità e le norme, i programmi e le Commissioni sperimentatrici saranno quelli stabiliti per tale avanzamento. I soli candidati che avranno riportato la qualifica di ottimo o che avranno frequentato con buon esito la Scuola di guerra saranno ammessi all'esperimento definitivo, che consterà: a) di una prova scritta di cultura giuridica ed economica, in cui il candidato dovrà svolgere un tema scelto fra i vari propostigli dalla Commissione sperimentatrice; b) di una prova scritta di cultura professionale, nella quale il candidato dovrà dimostrare un'estesa conoscenza teorico-pratica del servizio del corpo, svolgendo un tema fra i vari propostigli dalla Commissione sperimentatrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-3