Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 3 gen 1924
Le Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali sono nominate con decreto Ministeriale; quelle per i sottufficiali e gli appuntati, con ordinanza del comandante generale del corpo. I limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza sono annualmente determinati dal comandante generale del corpo. I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze per gli ufficiali, e mediante ordinanza del comandante generale del corpo per i sottufficiali e la truppa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-14