Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 1 mar 1924
L'art. 23 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia guardia di finanza rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in materia di reati alle leggi di finanza».
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