Art. 7
Capo I

Art. 7

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In vigore dal 28 feb 1924
Dalla Soprintendenza dipendono i direttori, ispettori ed architetti assegnati alla circoscrizione ed altresì gli uffici o le sezioni eventualmente istituiti nell'ambito della circoscrizione medesima. Alla Soprintendenza è annesso l'economato, unico per tutti gli istituti compresi nella circoscrizione e da essa amministrati e per quegli uffici distaccati, per i quali non sia stato istituito un economato a parte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-7