Art. 6
Capo I

Art. 6

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In vigore dal 19 lug 1933
Le Soprintendenze uniche alle opere di antichità e d'arte sono le seguenti: 1° Soprintendenza della Venezia Giulia e del Friuli (provincie di Udine, Trieste, Pola) con sede ad Aquileja. 2° Soprintendenza delle Puglie e della Basilicata, con sede a Taranto. 3° Soprintendenza delle Calabrie, con sede a Reggio Calabria. 4° Soprintendenza della Sardegna, con sede a Cagliari.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 8 marzo 1925, n. 331 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze uniche alle opere di antichita' e d'arte, gia' fissata dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene cosi' modificata: Soprintendenza di Taranto (Puglie). Soprintendenza di Reggio Calabria (Basilicata e Calabria)".
  • Il Regio Decreto 6 novembre 1924, n. 2376 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La citta' di Fiume e il territorio annesso al Regno d'Italia in virtu' dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, sono compresi nella circoscrizione della Soprintendenza alle opere di antichita' e d'arte della Venezia Giulia e del Friuli con sede ad Aquileja, istituita coll'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164".
  • Il Regio Decreto 8 giugno 1933, n. 700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 6, n. 2, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, gia' modificato dal Nostro decreto 8 marzo 1925, n. 331, e' ulteriormente modificato nel senso che la Soprintendenza alle opere di antichita' e d'arte delle Puglie ha sede in Bari, anziche' in Taranto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-6