Art. 44
Capo VI

Art. 44

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In vigore dal 28 feb 1924
Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultassero vacanti nel grado di vice segretario potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti ad impiegati di ruolo o avventizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed a impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle belle arti a qualunque titolo assunti e comunque retribuiti, che disimpegnino le funzioni di segretario e che siano provvisti del titolo di studio di cui all' del presente decreto.
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