Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 mar 1924
I contributi personali, di cui all'alinea c) e il contributo ordinario di cui all'alinea d) dell' del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, sono elevati dal 4 al 6 % a decorrere dal 1° gennaio 1924.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-7