Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 mar 1924
Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto siano applicabili, le disposizioni per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in vigore per gli impiegati dello Stato e altresì quella dell'art. 188, comma 1°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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