Art. 26
26 / 29In vigore dal 1 mar 1924
La disposizione dell'art. 102 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogata.
Sono però estese agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni riguardanti la responsabilità dei pubblici funzionari contenute nel R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-26