Art. 15
15 / 29In vigore dal 12 nov 1924
Qualora, dopo l'applicazione degli del presente decreto, risultasse ancora personale in eccedenza, rispetto al numero fissato dalla tabella per i singoli gradi del nuovo ruolo organico, dovrà procedersi, non oltre il 31 marzo 1925, alle occorrenti eliminazioni, sia, per la sua prima applicazione, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante dispense dal servizio, nei gradi nei quali si verificassero eccedenze o nei gradi rispettivamente superiori, sia anche ai sensi dell'art. 87 del Regio decreto medesimo, mediante collocamenti in disponibilità, nei gradi con personale eccedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-15