Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 1 mar 1924
Entro il 31 dicembre 1924 saranno dispensati dal servizio gli impiegati che per malattia o per incapacità non siano in condizione di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro. Il provvedimento sarà preceduto dal parere della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili e per la procedura saranno osservate le norme stabilite dall'art. 291 del regolamento approvato col Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'esecuzione della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89. Entro lo stesso termine saranno collocati a riposo d'ufficio gli impiegati che abbiano compiuti 65 anni di età e 40 anni di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-14