Art. 11
11 / 29In vigore dal 26 lug 1935
Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell'archivio cui appartengono, non potranno essere mantenuti nell'archivio stesso e d'ufficio saranno trasferiti in altri archivi ai posti del corrispondente grado. Coloro che non raggiungono la nuova destinazione, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a meno che, con il loro asssenso, non possano essere nominati a posti inferiori nell'archivio cui appartengono o in altri archivi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 12 dicembre 1926, n. 2143 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine stabilito al 31 dicembre 1927 per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, e' prorogato al 30 giugno 1929". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente decreto avra' effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
- Il Regio Decreto 6 maggio 1929, n. 832 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dal citato art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, e' prorogato al 30 giugno 1932". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Il Regio Decreto 25 aprile 1932, n. 477 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dal citato art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, e al 30 giugno 1932 dal citato art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 832, e' prorogato al 30 giugno 1935". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Il Regio Decreto 27 giugno 1935, n. 1336 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la nomina a posti inferiori preveduto negli articoli 11 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, [...], e' prorogato al 31 dicembre 1936".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-11