Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 apr 1924
Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1924. Atti del Governo, registro 222, foglio 106. - Granata.
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