Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 feb 1924
Con successivi decreti Reali, da promuoversi dai Ministri competenti, saranno approvati i progetti da concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Vicenza e di Verona per la separazione del patrimonio e per il riparto delle attività e passività in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente, e sarà provveduto a quant'altre occorra per l'esecuzione del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3169#art-2