Art. 1
Parte PRIMACapo I

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1957
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1923, n. 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960#art-1