Parte PRIMA›Capo I
Art. 1
1 / 127In vigore dal 1 apr 1957
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1923, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960#art-1