Art. 7
Titolo I

Art. 7

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In vigore dal 23 nov 1923
Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli sono aumentati della metà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-7