Art. 59 bis

Art. 59 bis

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In vigore dal 1 gen 2019
I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-59-bis