Art. 22
Titolo II

Art. 22

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In vigore dal 23 nov 1923
Alla immediata dipendenza del ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del tesoro. Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-22