Titolo I
Art. 17
17 / 102In vigore dal 23 nov 1923
I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente , possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-17