Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 dic 1923
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3ª classe provvedono le provincie. La spesa relativa è ripartita tra la provincia ed i comuni attraversati, in ragione d'una metà a carico della provincia e d'una metà a carico di ciascun comune sulla base della spesa incontrata per la tratta stradale rispettiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-4