Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 4 dic 1923
Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, e per quanto riguarda la proprietà del suolo e delle pertinenze stradali, ai sensi degli della legge stessa, le strade della 1ª classe corrispondono alle strade nazionali; le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali, quelle della 4ª classe alle comunali. Restano ferme le disposizioni degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge medesima.
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