Art. 13
13 / 23In vigore dal 4 dic 1923
A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1ª classe saranno quelle incluse nell'elenco allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Nessun trapasso di strade da altra classe alla 1ª classe potrà effettuarsi se non per legge.
Il tracciato di dette strade sarà determinato singolarmente con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-13