Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 4 dic 1923
Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa da taluni comuni per la manutenzione d'una strada della 3ª classe, per un periodo non superiore agli anni sei. Queste convenzioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-12