Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 4 dic 1923
Nel caso dell' potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto da una provincia, per la manutenzione d'una data strada della 2ª classe, in un'annualità costante per un periodo non superiore agli anni sei.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-15;2506#art-11