Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 nov 1923
È data facoltà al Governo del Re di provvedere al regolamento della posizione del nuovo Comune in seno al consorzio per l'acquedotto del Votano e di emanare le altre disposizioni regolamentari necessarie per la esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923. Alti del Governo, registro 218, foglio 52. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-21;2332#art-3