Art. 48

Art. 48

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In vigore dal 11 nov 1923
Tutte le concessioni speciali e le deroghe contemplate dal presente decreto, in quanto non sia diversamente disposto, sono in facoltà dell'Alto Commissariato per l'aeronautica o delle autorità da esso delegate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-48