Art. 41

Art. 41

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In vigore dal 11 nov 1923
La disposizione di cui all' non ha valore nel caso che i danni siano causati dall'approdo imposto nelle condizioni di cui all', ammenochè vi sia dolo o negligenza da parte dell'equipaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-41