Art. 30

Art. 30

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In vigore dal 11 nov 1923
Alla partenza, all'approdo, e durante lo stazionamento di un aeromobile le autorità interessate, da specificare nel regolamento, possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le cose e le persone presenti o trasportate a bordo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-30