Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 11 nov 1923
Possono essere stabilite dalle competenti autorità altre restrizioni e riserve circa i trasporti commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra due punti del territorio italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-18