Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 11 nov 1923
Per ragioni di ordine pubblico o di carattere finanziario, il trasporto. di oggetti diversi da quelli indicati negli potrà essere sottoposto dalle competenti autorità a restrizioni, sia per quanto riguarda gli aeromobili nazionali, sia per quanto riguarda quelli esteri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-17