Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 lug 1923
Ai posti dell'ufficio della Raccolta saranno destinati, con decreto del Ministro della giustizia e degli affari di culto, funzionari ed impiegati delle amministrazioni dipendenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-3