Art. 16

Art. 16

16 / 17
In vigore dal 1 lug 1923
È abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nei precedenti articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1570#art-16