Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 31 lug 1923
Agli effetti degli del presente decreto si intendono come ruoli corrispondenti, rispettivamente: quelli della scuola tecnica a quelli della scuola complementare, secondo il nuovo ordinamento, ed a quelli del corso inferiore dell'istituto tecnico; quelli della attuale scuola complementare a quelli del corso inferiore dell'istituto magistrale; quelli della scuola normale a quelli del corso superiore dell'istituto magistrale e a quelli del liceo femminile; quelli dell'istituto tecnico attuale a quelli del corso superiore dell'istituto tecnico, secondo il nuovo ordinamento, e a quelli del liceo scientifico; quelli degli istituti che conservano l'attuale denominazione a quelli degli istituti stessi secondo il nuovo ordinamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-7