Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 31 lug 1923
Agli effetti del presente decreto si intendono abilitati all'insegnamento delle materie o dei gruppi di materie indicati nella colonna n. 1 della tabella annessa al presente decreto coloro che siano forniti dei titoli indicati nella colonna n. 3 della tabella medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-6