Art. 54

Art. 54

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In vigore dal 31 lug 1923
Gli istitutori che abbiano già coperto, in seguito a concorso, l'ufficio di vice-economo saranno collocati nel ruolo dei vice-economi, computandosi ad essi per intero tutto il servizio prestato come istitutore, e come vice-economo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-54