Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 31 lug 1923
Le classi aggiunte, di cui al primo comma dell'articolo precedente non potranno essere in numero superiore a quello delle classi immediatamente inferiori, esistenti nell'anno scolastico 1922-23, nella scuola soppressa. Parimenti le classi, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, non potranno essere in numero maggiore di quello delle classi immediatamente inferiori nell'anno scolastico 1922-23, salvo il caso in cui nella stessa sede esista attualmente una o più scuole normali pareggiate. Gli alunni appartenenti alla scuola normale della sede non compresa nella tabella n. 10 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed a quella pareggiata che eventualmente esista nella stessa sede, avranno la preferenza, nelle iscrizioni alle classi predette, sugli alunni provenienti da altre scuole pubbliche o da scuole private.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-37