Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 31 lug 1923
Le alunne delle attuali scuole complementari saranno inscritte alle classi del corso inferiore dell'istituto magistrale corrispondenti a quelle a cui hanno diritto di accedere come alunne della scuola complementare. Le licenziate dalle scuole complementari, se vorranno proseguire i loro studi nell'istituto magistrale, saranno iscritte alla 4ª classe del corso inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-34