Art. 33

Art. 33

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In vigore dal 31 lug 1923
Gli alunni delle attuali scuole tecniche potranno proseguire i loro studi nella scuola complementare, secondo il nuovo ordinamento e nel corso inferiore dell'istituto tecnico e vi saranno iscritti alle classi corrispondenti a quelle a cui hanno diritto di accedere come alunni di scuola tecnica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-26;1413#art-33