Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 lug 1923
N. 1442. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto nazionale per i ciechi adulti, con sede in Firenze, viene riconosciuto come ente morale ed approvato il relativo statuto.
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