Art. 3
Statuto

Art. 3

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In vigore dal 26 giu 1923
L'attività dell'Ente è rappresentata: a) dalla rendita del capitale derivante dal fondo di cui al precedente e cioè: L. 670.000 in buoni del tesoro; L. 22.000 in titoli del consolidato 5%; L. 31.415,62 in deposito su due libretti postali; nonché dalle oltre somme che risultassero di spettanza del detto fondo; b) dalle ritenute operate sugli assegni dei militari di truppa e sottufficiali puniti del ruolo specializzato; c) dalle obiezioni volontarie non inferiori o lire cinque fatte dal personale del ruolo predetto; d) dalle elargizioni od offerte che potranno essere fatte da Enti o privati. Sarà tenuto presso il Ministero dell'interno, un elenco degli oblatori per somme non inferiori alle lire cinquanta, e ai medesimi verrà, a richiesta, rilasciata attestazione della fatta oblazione, quali benemeriti della Fondazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-3