Statuto
Art. 3
3 / 21In vigore dal 26 giu 1923
L'attività dell'Ente è rappresentata:
a) dalla rendita del capitale derivante dal fondo di cui al precedente e cioè:
L. 670.000 in buoni del tesoro;
L. 22.000 in titoli del consolidato 5%;
L. 31.415,62 in deposito su due libretti postali;
nonché dalle oltre somme che risultassero di spettanza del detto fondo;
b) dalle ritenute operate sugli assegni dei militari di truppa e sottufficiali puniti del ruolo specializzato;
c) dalle obiezioni volontarie non inferiori o lire cinque fatte dal personale del ruolo predetto;
d) dalle elargizioni od offerte che potranno essere fatte da Enti o privati.
Sarà tenuto presso il Ministero dell'interno, un elenco degli oblatori per somme non inferiori alle lire cinquanta, e ai medesimi verrà, a richiesta, rilasciata attestazione della fatta oblazione, quali benemeriti della Fondazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-s-3