Regolamento
Art. 9
20 / 21In vigore dal 26 giu 1923
I nomi dei militari oblatori di somme non inferiori alle lire cinque saranno citati all'ordine del giorno dai competenti comandi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-9