Art. 7
Regolamento

Art. 7

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In vigore dal 26 giu 1923
Di massima non potrà essere concesso più di un sussidio all'anno per ogni militare e famiglia, ed avranno titolo di preferenza gli infermi od inabili per causa di servizio, le vedove e gli orfani di deceduti cause di servizio. A parità di bisogno è preferito il militare più meritevole per condotta e attività.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-17;1189#art-r-7