Art. 99
Capo IX

Art. 99

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In vigore dal 17 giu 1923
I macchinisti dei licei ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei ginnasi della Sicilia che sono a carico dei Comuni. Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccettochè per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-99