Art. 94
Capo VIII

Art. 94

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In vigore dal 17 giu 1923
Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provvenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti. Sarà ogni anno pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero l'elenco degli Istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-94