Art. 80
Capo VIII

Art. 80

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In vigore dal 26 dic 1929
Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-80