Art. 79
Capo VIII

Art. 79

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In vigore dal 17 giu 1923
Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini. Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-79