Art. 67
Capo VII

Art. 67

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In vigore dal 17 giu 1923
Nel liceo femminile si insegnano lingua e letteratura italiana e latina storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-67