Art. 37
Capo II

Art. 37

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In vigore dal 17 giu 1923
È consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo. Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-37