Art. 3
Titolo ICapo I

Art. 3

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In vigore dal 17 giu 1923
I professori degli Istituti medi sono nominati per concorso secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-3