Capo II
Art. 136
49 / 146In vigore dal 17 giu 1923
I funzionari di ruolo dei Convitti nazionali possono essere ammessi, purchè celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione del Convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal Consiglio d'amministrazione sulla base della media giornaliera.
La concessione di cui al precedente comma, può essere fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-136